Art. 3.

      1. Nel caso in cui i beni mobili o immobili gravati dalle misure di cui all'articolo 1 siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi.
      2. Nel caso di violazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano al trasgressore le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.